diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6284 del 04/03/1975 Ud. (dep. 10/06/1975) Rv. 130195 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE OBIETTIVA - VALUTAZIONE SUBIETTIVA - SUSSIDIARIETA.*
Stato
decisa il 1975-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130195-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE OBIETTIVA - VALUTAZIONE SUBIETTIVA - SUSSIDIARIETA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 61 n 7 cod pen, il danno deve essere valutato anzitutto nella sua obbiettiva consistenza indipendentemente dalle condizioni economiche della parte lesa potendo queste essere considerate solo come elemento sussidiario di valutazione, per stabilire cioe se un danno, di per se non rilevante, non abbia potuto cagionare un pregiudizio particolarmente grave alla vittima. (Conf 123685, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)