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Sez. 5, Sentenza n. 463 del 04/12/1981 Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151652 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151652-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., la Rilevanza del danno deve essere valutata sul piano oggettivo, prescindendo dalla capacità economica del danneggiato, la quale integra un elemento sussidiario di valutazione, che può essere preso in considerazione soltanto se la valutazione intrinseca del danno non consenta, per se stessa, di stabilire con certezza se esso sia di rilevante gravità. (Conf mass n 145352; (Conf mass n 143749; (Conf mass n 142044; (Conf mass n 141264; (Conf mass n 130195).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)