Sez. 1, Sentenza n. 10780 del 03/12/1996 (Rv. 501009 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente - Attribuzione - Richiesta formulata personalmente dalla parte nella fase presidenziale - Sentenza di separazione - Vizio di extrapetizione - Configurabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
La statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge, col quale non convivono, è viziata da extrapetizione qualora la richiesta di tale assegno sia stata avanzata esclusivamente in occasione dell'udienza di comparizione personale dinanzi al presidente del tribunale senza essere reiterata, in forma di domanda riconvenzionale, all'atto della costituzione (nella specie non avvenuta) in giudizio dinanzi all'istruttore designato. Infatti, nel procedimento di separazione personale la fase presidenziale, essendo preordinata all'esperimento del tentativo di conciliazione, resta fuori del giudizio contenzioso di separazione che ha inizio con la rimessione delle parti dinanzi al giudice istruttore e che può anche non aver luogo quando il giudizio di conciliazione abbia sortito esito positivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)