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Sez. 1, Sentenza n. 10914 del 25/07/2002 (Rv. 556191 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Regime conseguente alle modifiche introdotte dall'art. 8 della legge n. 74/87 - Natura, fin dall'origine, contenziosa del procedimento di divorzio - Portata - Conseguenze - Limiti - Parificabilità dell'udienza presidenziale a quella prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - In tema di termini di costituzione del convenuto e di decadenza per la formulazione di domande riconvenzionali.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556191-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

All'esito delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della disposizione di cui all'art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la fase Presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l'altro, che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato all'esito della fase Presidenziale.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)