Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3680 del 24/02/2016 (Rv. 638922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Efficacia sospensiva e non interruttiva del decorso del termine - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE
La proposizione dell'istanza di revocazione avverso la sentenza impugnabile in cassazione in pendenza del relativo termine comporta, ex art. 398, comma 4, c.p.c., la sospensione (e non l'interruzione) di quest'ultimo fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione, sicché il ricorso per cassazione può ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione (che spetta al ricorrente dimostrare), non sia decorsa la parte residua del termine sospeso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)