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Sez. 3, Sentenza n. 9239 del 17/04/2013 (Rv. 626000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione - Sospensione - Efficacia - Decorrenza - Dal momento della presentazione dell'istanza e fino alla comunicazione della sentenza che decida sulla revocazione - Conseguenze sulla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Proposta revocazione di sentenza d'appello con contestuale istanza di sospensione e disposta dal giudice, che reputi non manifestamente infondata l'impugnazione, la sospensione del termine per esperire ricorso per cassazione, gli effetti della sospensione si producono dal momento della proposizione dell'istanza di parte, non potendo il ritardo nella deliberazione del giudice risolversi in danno dell'istante, e perdurano fino alla comunicazione della sentenza che pronunci sulla revocazione, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., con la conseguenza che dalla data dell'avvenuta comunicazione riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)