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Sez. 3, Sentenza n. 679 del 10/03/1966 (Rv. 321352 - 01)

COMPETENZA CIVILE - POTERI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - INCOMPETENZA PEI MATERIA NON RILEVATA DAI GIUDIZI DI MERITO - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE SUPREMA.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321352-01

COMPETENZA CIVILE - POTERI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - INCOMPETENZA PEI MATERIA NON RILEVATA DAI GIUDIZI DI MERITO - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE SUPREMA.*

Qualora il pretore, incompetente per materia a decidere una controversia d'imposta, abbia omesso di provvedere sull'eccezione relativa, per ritenuta pregiudizialita della questione inerente alla legitimatio ad causam, ed il tribunale, dinanzi al quale l'eccezione non sia stata riproposta, abbia omesso di rilevare di ufficio l'incompetenza del primo giudice -e di provvedere, qualora richiestone, come giudice di primo grado- ed abbia deciso la causa nel merito, quale giudice di appello, spetta alla Corte di Cassazione dichiarare, d'ufficio e pregiudizialmente, la nullita di entrambe le sentenze in conseguenza dell'incompetenza del pretore e designare il tribunale competente a provvedere sul la domanda. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)