Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 20/02/2003 (Rv. 560603 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratto di compravendita - Risoluzione giudiziale per inadempimento dell'alienante - Restituzione della cosa da parte dell'acquirente - Conseguenza "ex lege" della pronuncia di risoluzione - Configurabilità - Pronuncia del giudice - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, l'accoglimento della relativa domanda introdotta dall'acquirente comporta, per quest'ultimo, l'obbligo "ex lege" (art. 1493 cod. civ.) di restituzione della cosa eventualmente ricevuta, senza che sia, all'uopo, necessaria alcuna specifica pronuncia da parte del giudice di merito adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)