Sez. 2, Sentenza n. 725 del 23/01/1995 (Rv. 489847 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratto di compravendita - Risoluzione giudiziale per inadempimento Restituzione al compratore della somma ricevuta a titolo di prezzo - Obbligazione del venditore - Natura di debito di valuta - Rivalutazione automatica - Esclusione - Diritto al risarcimento dell'adempiente - Configurabilità - Svalutazione monetaria - Rilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, avente per oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente. Non può, dunque, procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione, ma della svalutazione monetaria dovrà tenersi conto nella liquidazione dei danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)