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Sez. L, Sentenza n. 8444 del 17/11/1987 (Rv. 455984 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - MORA DELL'ENTE DEBITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MANCATA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455984-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - MORA DELL'ENTE DEBITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MANCATA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione della prestazione da esso dovuta (nella specie, indennità premio di servizio), può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore S'intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dei 120 giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data (anziché dalla domanda giudiziale) gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza della emissione del mandato di pagamento. (Conf 5027/86, mass n 447688; (Conf 3185/86, mass n 446182; (Conf 4923/85, mass n 442301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)