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Sez. L, Sentenza n. 4923 del 09/10/1985 (Rv. 442301 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - SPETTANZA - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SILENZIO RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI SULL'INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO DOVUTA DALL'INADEL RICONOSCIUTA DAI GIUDICI DEL MERITO DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE ANZICHÉ DALLA SCADENZA DEL CENTOVENTESIMO GIORNO DALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1985-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442301-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - SPETTANZA - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SILENZIO RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI SULL'INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO DOVUTA DALL'INADEL RICONOSCIUTA DAI GIUDICI DEL MERITO DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE ANZICHÉ DALLA SCADENZA DEL CENTOVENTESIMO GIORNO DALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA.*

Sulle prestazioni previdenziali, mentre non competono in linea generale gli interessi corrispettivi (ex art. 1282 cod. civ.) in quanto i relativi crediti, pur di facile liquidazione, non sono esigibili, essendo soggetti all'emissione del titolo costitutivo di spesa, possono maturare gli interessi di mora ex artt. 1218 e 1224 cod. civ. e - al fine della Costituzione in mora dell'ente previdenziale - può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione allo istituto assicuratore si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente allo scadere dei 120 giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - nel condannare l'INADEL al pagamento dell'indennità premio di fine servizio in favore di un dipendente di un ente locale - aveva riconosciuto a quest'ultimo gli interessi moratori dalla data della domanda in Sede giudiziaria anziché dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla domanda in Sede amministrativa). (V 6309/83, mass nn 431046 e 431048; (V 2876/83, mass n 427804).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)