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Sez. 6, Ordinanza n. 3145 del 15/10/1996 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 207358 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE | False informazioni al pubblico ministero - Procedimento sospeso "ex lege" - Richiesta di archiviazione - Potere del G.I.P. di adottare provvedimenti - Esclusione - Fattispecie: restituzione degli atti al pubblico ministero.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207358-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE

Qualora il procedimento per il delitto di cui all'art. 371 bis cod. pen. (false informazioni al pubblico ministero) sia sospeso "ope legis" ai sensi del secondo comma di tale norma, il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l'archiviazione, è privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questi con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente in una siffatta situazione il G.I.P. avesse restituito gli atti al pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)