Sez. 6 - , Sentenza n. 19775 del 07/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275683 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | False informazioni al pubblico ministero – Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma 2, cod. pen. – Richiesta di archiviazione – Potere del giudice per le indagini preliminari di adottare provvedimenti – Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE
In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 371-bis, comma 2, cod. pen. comporta che il giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui sia avanzata richiesta di archiviazione, sia privo del potere di adottare qualsiasi provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale o della sua definizione con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)