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Sez. 2, Sentenza n. 8172 del 25/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160588 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ELEMENTO RITENUTO RILEVANTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160588-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ELEMENTO RITENUTO RILEVANTE - SUFFICIENZA.*

Affinché possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento ritenuto di particolare rilievo ai fini della decisione (nella specie: precedenti penali specifici dell'imputato). (Conf mass n 154144; (Conf mass n 154120).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)