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Sez. 2, Sentenza n. 2951 del 19/10/1974 (Rv. 371402 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - RINNOVAZIONE DEL RICORSO, PER INAMMISSIBILITA DI QUELLO PRECEDENTE - RINNOVAZIONE IN TERMINI DEL DEPOSITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371402-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - RINNOVAZIONE DEL RICORSO, PER INAMMISSIBILITA DI QUELLO PRECEDENTE - RINNOVAZIONE IN TERMINI DEL DEPOSITO - NECESSITA.*

Nell'ipotesi di rinnovazione di un precedente ricorso per Cassazione, inammissibile per vizio di notifica, il ricorrente deve procedere ad un nuovo tempestivo deposito del ricorso medesimo, ai sensi dell'art 369 cod proc civ, dovendo escludersi che l'adempimento di tale formalita sia resa superflua dall'avvenuto deposito del precedente ricorso, posto che nessuna norma consente di anticipare, rispetto alla notifica del ricorso, il suo deposito in cancelleria e che, inoltre, il citato art 369 cod proc civ, facendo decorrere il termine per l'adempimento in parola dalla data della notificazione, indica che, prima di questa, non esiste tecnicamente un ricorso e non si configura, pertanto, alcuna possibilita di procedere al suo deposito. (V 911'72, mass n 357170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)