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Sez. 3, Sentenza n. 911 del 24/03/1972 (Rv. 357170 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DUPLICE RITUALE NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA STESSA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA PRIMA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357170-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DUPLICE RITUALE NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA STESSA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA PRIMA NOTIFICAZIONE.*

Ai sensi dell'art 369 cod proc civ, il ricorso per Cassazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilita, nel termine di venti giorni dalla sua notificazione. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato due volte alla stessa parte in date diverse e la prima di tali notifiche sia regolare, il suddetto termine inizia a decorrere dalla data della prima notifica e non da quella della notifica successiva, del tutto inutile e pleonastica. In tal caso non ricorre, infatti, l'ipotesi regolata dall'ultima parte del primo comma del citato art 369, perche questa norma prevede che il termine per il deposito decorra dalla ultima notificazione, solo quando l'impugnazione sia proposta contro due o piu parti e l'ultima notificazione si distingua dalle precedenti non soltanto per la diversita dal momento in cui e stata fatta, ma essenzialmente per la diversita del soggetto cui e rivolta. (V 1498'69, mass n 340319).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)