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Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016 (Rv. 638483 - 01)

ARTIGIANATO - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE | Credito agevolato - Concessione - Presupposti - Natura dei rapporti principale e secondario - Tipologia dei rapporti tra essi esistente.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638483-01

ARTIGIANATO - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione (cd. "contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1813, Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)