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Sez. 1, Sentenza n. 1400 del 19/02/1999 (Rv. 523385 - 01)

ARTIGIANATO - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE | Credito agevolato - Ammissione - Procedimento - Approvazione - Successivo contratto di mutuo - Stipulazione - Condizioni - Mantenimento delle qualità di artigiano del mutuatario - Necessità - Temporanea cancellazione dall'albo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523385-01

ARTIGIANATO - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

In tema di imprese artigiane, la concessione di un credito cosiddetto "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale tra l'istituto finanziario erogatore (nella specie, Cassa di risparmio) ed il privato, e di un rapporto secondario, instaurato tra l'ente pubblico (nella specie, Artigiancassa) ed il detto istituto finanziario, il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo di scopo, il secondo consistendo in una convenzione (cosiddetto "contratto di ausilio"), diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario, con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante: il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall'ente pubblico è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Ne consegue che, essendo il mantenimento della qualità di artigiano da parte del mutuatario per tutta la durata del contratto un presupposto ed una condizione dell'efficacia del rapporto principale, la eventuale (anche incolpevole), temporanea cancellazione dall'albo in corso di contratto di credito agevolato comporta, per l'istituto mutuante (qualora l'ente pubblico abbia revocato parzialmente la concessione del contributo in conto interessi per il corrispondente periodo), la facoltà di esercitare il recesso o pretendere la risoluzione del contratto, ovvero di chiedere ed ottenere dal mutuatario il tasso ordinario di interesse per il corrispondente periodo, se a ciò non osti il convenuto regolamento negoziale.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, Legge 08/08/1985 num. 445, Legge 25/07/1952 num. 949 art. 33, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)