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Sez. L, Sentenza n. 5963 del 11/11/1982 (Rv. 423712 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ONERI A CARICO DI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - MANCATA PREVISIONE DEI MEZZI FINANZIARI NECESSARI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423712-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ONERI A CARICO DI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - MANCATA PREVISIONE DEI MEZZI FINANZIARI NECESSARI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi devono far fronte agli oneri posti a loro carico dalla predetta legge, non influisce sul diritto soggettivo dei dipendenti al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970. (Conf 4339/82, mass n 422314; (Conf 4336/82, mass n 422311).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)