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Sez. L, Sentenza n. 1736 del 09/03/1983 (Rv. 426584 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - MANCATA INDICAZIONE NELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 DEI MEZZI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI CREDITO DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426584-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - MANCATA INDICAZIONE NELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 DEI MEZZI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI CREDITO DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La dichiarazione d'incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981) dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui pone a carico degli enti datori di lavoro l'Onere finanziario derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970 senza indicare con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi debbano far fronte a tali oneri, non incide sul diritto di credito dei lavoratori cessati dal servizio, ma solo sulla realizzazione della pretesa nei confronti dei predetti datori di lavoro, la quale non potrà avvenire fino a quando, attraverso la previsione di nuove entrate o la destinazione a questo scopo di fondi già esistenti o di entrate già previste, il legislatore non avrà provveduto alla copertura finanziaria degli oneri stessi. (Conf 152/83, mass n 424971; (Conf 7085/82, mass n 424753; (Conf 5963/82, mass n 423712; (Conf 3816/82, mass n 421780).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)