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Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 03/03/1995 (Rv. 490901 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Obblighi del concedente - Riparazioni straordinarie della casa rurale ex art. 1621 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490901-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

In tema di affitto a coltivatore diretto, l'art. 1621 cod. civ. che comporta l'obbligo del concedente di eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie di cui necessita la casa rurale, trova applicazione sia nel regime di proroga legale dei contratti agrari (non essendo applicabile per analogia la sospensione delle obbligazioni del locatore attinenti alla manutenzione della cosa locata durante il regime vincolistico delle locazioni urbane) sia dopo la cessazione di detto regime disposta dall'art. 40 della legge n. 203/1982, non essendo stato abrogato l'art. 1626 cit. dalle successive disposizioni speciali dell'art. 16 legge 11 febbraio 1971 n.11.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)