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Sez. 3, Sentenza n. 4965 del 18/08/1988 (Rv. 459789 - 01)

LOCAZIONE - AFFITTO - RIPARAZIONI - IN GENERE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE DELLA CASA RURALE ADIBITA AD ABITAZIONE DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - MEZZI ALTERNATIVI A TUTELA DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459789-01

LOCAZIONE - AFFITTO - RIPARAZIONI - IN GENERE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE DELLA CASA RURALE ADIBITA AD ABITAZIONE DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - MEZZI ALTERNATIVI A TUTELA DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Sia in costanza del regime di proroga legale dei contratti agrari (non trovando applicazione analogica la sospensione delle obbligazioni del locatore attinenti alla manutenzione e riparazione della cosa locata durante il regime vincolistico delle locazioni urbane) che dopo la sua cessazione, a seguito dell'art. 40 della legge n. 203 del 1982, il locatore è tenuto ad eseguire a proprie spese, nel corso del rapporto di affitto, le riparazioni straordinarie della casa rurale adibita ad abitazione dell'affittuario e della sua famiglia (il cui valore e corrispondente peso trova incidenza, alla stregua del sistema tabellare, nella Determinazione del canone), a norma dell'art. 1621 cod. civ., che non è stato abrogato espressamente né tacitamente dalle successive Disposizioni speciali dell'art. 16 della legge n. 11 del 1971, il quale consente l'esecuzione diretta delle riparazioni urgenti indispensabili della casa rurale da parte dell'affittuario (primo comma) o la loro esecuzione d'ufficio da parte del sindaco all'uopo richiesto (terzo comma dell'articolo citato ed ultimo comma dell'art. 223 del R.d. n. 1265 del 1934, T.U. Delle leggi sanitarie, ivi richiamato), atteso che siffatti meccanismi, comportando una più articolata diversificazione dei mezzi apprestati, in via alternativa, a tutela del diritto all'abitazione dell'affittuario, non precludono l'ordinaria Azione giudiziaria e sono utilizzabili solo in caso di inadempienza del locatore, preventivamente interpellato, a soddisfare l'obbligazione primaria dell'esecuzione delle dette opere. (Conf 3348/88, mass n 458732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 223, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)