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Sez. 3, Sentenza n. 3465 del 23/05/1986 (Rv. 446414 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - IMPOSSIBILITÀ DI DICHIARAZIONE CON ORDINANZA EX ART. 653, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - ISTANZA DI DECLARATORIA DI ESECUTORIETÀ DELL'INGIUNZIONE AL GIUDICE CHE HA EMESSO LA INGIUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA DECLARATORIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446414-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - IMPOSSIBILITÀ DI DICHIARAZIONE CON ORDINANZA EX ART. 653, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - ISTANZA DI DECLARATORIA DI ESECUTORIETÀ DELL'INGIUNZIONE AL GIUDICE CHE HA EMESSO LA INGIUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA DECLARATORIA - IRRILEVANZA.*

Qualora l'Estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorché verificatasi "ope legis", non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell'art. 653 primo comma cod. proc. civ., come si verifica nell'ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di Estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facoltà di far valere la suddetta Estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutorietà dell'ingiunzione, rivolta, ai sensi dell'art. 654 primo comma cod. proc. civ., allo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, e tale declaratoria, ove venga pronunciata nel presupposto dell'effettivo verificarsi della predetta Estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi legittima ed efficace indipendentemente dal fatto che fornisca per errore una diversa motivazione (nella specie, essendo stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per difetto di opposizione, in relazione ad un'erronea attestazione in proposito del cancelliere).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)