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Sez. 2, Sentenza n. 630 del 23/01/1999 (Rv. 522574 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ordinanza del giudice istruttore, in procedimento anteriore alla legge n. 353 del 1990, di rimessione delle parti dinanzi al giudice indicato come territorialmente competente e cancellazione della causa dal ruolo, senza revoca del decreto opposto - Provvedimento abnorme, inidoneo alla "traslatio iudicii" - Ragioni - Provenienza da organo sprovvisto di "potestas decidendi" sulla competenza, funzionale ed inderogabile, del giudice dell'opposizione - Appartenenza al collegio - Conseguenze - Passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, per estinzione del giudizio di opposizione, pur in mancanza di relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio, "incidenter tantum", dal giudice della riassunzione, anche in secondo grado - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522574-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

L'ordinanza con cui il giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato prima della legge 26 novembre 1990 n. 353, abbia rimesso le parti dinanzi al giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'opponente, non contestata dal ricorrente, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., è abnorme, essendo quegli sfornito di "potestas decidendi" sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione, che spettava invece al collegio, ai sensi dell'art. 279 n. 1 cod. proc. civ., con la conseguenza che la riassunzione dinanzi al giudice indicato competente, da un lato non può determinare la "traslatio iudicii", dall'altro è inammissibile per passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, rilevabile "incidenter tantum", anche d'ufficio, pur dal giudice di secondo grado e pur in mancanza di una tempestiva eccezione dell'opposto di estinzione del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)