Sez. 6, Sentenza n. 14888 del 24/03/2026 Cc. (dep. 24/04/2026) Rv. 289781-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Prova nuova - Novità riferita alla prova e non al fatto che ne costituisce l'oggetto - Deduzione del fatto nel corso del procedimento di prevenzione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, la novità idonea a giustificare la revoca della misura, ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, afferisce alla prova dedotta e non al fatto che ne costituisce l'oggetto, essendo irrilevante che quest'ultimo, pur noto agli interessati, non sia stato dagli stessi dedotto nel corso del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di rigetto della richiesta di revoca basata sul rinvenimento di un atto di donazione, sul rilievo che la circostanza fattuale della liberalità era già emersa nel corso del giudizio di prevenzione).
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)