Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289227-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Revoca - Presupposti - Prova nuova - Nozione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di
prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione penale "ex" art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione).
Costituzione art. 24 com. 4, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)