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Sez. L, Sentenza n. 3541 del 26/05/1986 (Rv. 446475 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA UNICA E PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - DISCIPLINA COLLETTIVA RELATIVA ALLA SOLA PRIMA IPOTESI - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA RELATIVAMENTE ALLA SECONDA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446475-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA UNICA E PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - DISCIPLINA COLLETTIVA RELATIVA ALLA SOLA PRIMA IPOTESI - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA RELATIVAMENTE ALLA SECONDA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Ove il contratto collettivo disciplini unicamente il comporto cosiddetto secco (per l'ipotesi della malattia unica) e non anche il comporto cosiddetto per sommatoria (per l'ipotesi di una serie di episodi morbosi), il giudice deve procedere all'integrazione della norma contrattuale secondo il canone dell'equità, ove manchino Usi utilmente richiamabili. Tale attività integrativa - che non consente il ricorso analogico alla previsione di altri diversi contratti collettivi - deve essere ispirata al razionale equilibrio dei contrapposti interessi delle parti e si sostanzia in un'attività di interpretazione della volontà contrattuale talché il risultato di tale operazione integrativa è censurabile in Sede di legittimità non soltanto per vizio di motivazione, ma anche - a differenza di quanto avviene per le pronunce secondo equità ex art. 114 cod. proc. civ. che prescindono dalla rigorosa osservanza delle Disposizioni giuridiche - per violazione o falsa applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - integrando l'art. 19 CCNL 1 luglio 1979 per i dipendenti della industria metalmeccanica privata che prevedeva soltanto il comporto secco - aveva determinato il comporto per sommatoria per un dipendente, con più di sei anni di anzianità, come pari a dodici mesi nell'arco di ventiquattro). (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)