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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 260 del 1984

Decisione
decisa il 1984-11-27, depositata il 1984-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:260
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15822

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Disciplina della detenzione e della coltivazione di modiche quantità
  • Questione identica ad altra già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 170/1982 e O. n. 231/1982.

Norme impugnate

  • art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 26 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 28 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con l'ordinanza emessa il 12 aprile 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Cappello Giuseppe iscritta al n. 790 del registro ordinanza 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano alla disciplina della detenzione di modiche quantità di stupefacenti la coltivazione di modiche quantità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 1982; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze