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Sez. 3, Sentenza n. 342 del 02/03/1965 (Rv. 310573 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CONNESSIONE - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1965-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310573-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CONNESSIONE - INDEROGABILITA.*

La Competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stabilita dall'art.645 cod.proc.civ., non puo subire deroga per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art. 40 cod.proc.civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione previste dagli artt.34, 35 e 36 cod. proc.civ.' tale criterio di inderogabilita deve ritenersi operante sia che la situazione di connessione preesista alla emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, sia che insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione. (Cfr. 2067/63, 1529/61, 2439/60, 4784/57, 1017/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)