diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 31336 del 24/10/2022 (Rv. 666168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Beneficio della conservazione dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Provvedimento della DTL di rigetto della domanda di ammissione - Impugnazione giudiziale - Legittimazione passiva del Ministero del Lavoro - Esclusione - Legittimazione passiva dell’INPS - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'

Nel giudizio volto ad impugnare il provvedimento della DTL di diniego della domanda di ammissione al beneficio - ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - della conservazione dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, l'unico legittimato passivo è l'INPS, con esclusione di qualsiasi legittimazione (anche concorrente) del Ministero del Lavoro e/o dei suoi organi periferici, atteso che, sebbene l'art. 4 del d.m. 8.10.2012, emanato sulla base della delega conferita dal comma 2 dell'art. 22, cit., preveda che

l'istanza di accesso ai benefici vada presentata alla Direzione territoriale del lavoro e che contro l'eventuale diniego può essere proposto riesame alla medesima Direzione, l'oggetto del predetto giudizio è costituito dalla rivendicazione del diritto al trattamento pensionistico, la cui titolarità dal lato passivo fa capo all'INPS.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 1, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)