Sez. L - , Ordinanza n. 30438 del 23/11/2018 (Rv. 651679 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori esposti all'amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992 - Azione per l'accertamento della malattia professionale - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva all'INPS - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento dei predetti benefici, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)