Sez. 3, Sentenza n. 21543 del 09/04/2002 Cc. (dep. 04/06/2002) Rv. 222033 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado che revocava la confisca - Ordine di confisca - Competenza a conoscere dell'esecuzione - È del giudice di primo grado.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza emessa dal giudice di appello, disponendo la confisca revocata da quest'ultimo, il giudice competente per l'esecuzione della misura di sicurezza è quello di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)