Sez. 2, Sentenza n. 1909 del 24/06/1974 (Rv. 370129 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - NOZIONE.*
Per la regola della unitarieta dell'istruzione relativa ad uno specifico punto controverso e per il conseguente divieto del frazionamento della istruzione stessa in fasi processuali successive, sono ammissibili in appello solo i mezzi istruttori che abbiano il requisito della novita, ossia relativi a fatti del tutto diversi da quelli oggetto di mezzi di prova della stessa specie ammessi ed espletati in primo grado. (V 194'74, mass n 367786; 1050'73, mass n 363492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)