Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 05/04/1976 (Rv. 379877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI NOVITA - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITA ED UNITARIETA DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI NOVITA - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITA ED UNITARIETA DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
Per negare il carattere di novita della prova richiesta in appello, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, non e sufficiente che le relative circostanze siano state discusse negli Atti di primo grado, ma occorre che esse siano state fatte oggetto di altra prova, con la quale la seconda si pone in un rapporto di contrapposizione o di completamento: in particolare deve essere violato il principio della contestualita ed unitarieta della prova testimoniale, perche possa essere negata la sua ammissione in appello. (V 1909/74, mass n 370129; (V 1767/74, mass n 369949; (V 1050/73, mass n 363492; (V 2600/72, mass n 360143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)