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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017 (Rv. 645241 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto della relativa istanza ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Ammissione – Decorrenza - Retroattività - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645241-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)