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Sez. 1, Sentenza n. 460 del 17/01/1997 (Rv. 501822 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello dichiarativo della inammissibilità della domanda - Termini di deposito ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501822-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di azione per la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, avverso il provvedimento con cui la corte d'appello dichiara inammissibile la domanda, deve essere depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa, la cui inosservanza, secondo la regola generale di cui all'art. 369 cod. proc. civ., determina l'improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)