Sez. 1, Sentenza n. 6255 del 01/07/1994 (Rv. 487265 - 01)
Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati | Responsabilità civile - Domanda relativa - Inammissibilità - Decreto relativo della Corte di Appello - Pronuncia sulle spese processuali e su istanza di responsabilità aggravata - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ricorso - Deposito - Disciplina.
Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati
In tema di azione diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, la ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, avverso il decreto di inammissibilità della domanda, reso dalla corte di appello, è da ritenere non limitata al caso in cui tale provvedimento abbia siffatto contenuto, ma estesa a quello in cui, dichiarata l'inammissibilità dal tribunale, il successivo decreto della Corte, disponga in ordine al regolamento della spese processuali e ad istanza per il riconoscimento della responsabilità aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., dell'autore della suddetta domanda. Ne consegue che anche in tal caso il ricorso per cassazione è assoggettato alla regola dell'esclusione del suo diretto deposito presso la corte di legittimità, dovendo, invece essere depositata, nei dieci giorni successivi alla notificazione, presso la cancelleria del giudice a quo, sotto pena di inammissibilità, dichiarabile dalla detta corte.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)