Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 12/07/1991 (Rv. 473091 - 01)
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere | Compenso - Decreto - Liquidazione - Impugnazione - Limitazione al ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, delle disposizioni in tema di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, nella parte in cui limitano l'impugnativa del relativo provvedimento al solo ricorso per Cassazione, in quanto il doppio grado del giudizio di merito non è previsto da alcuna norma costituzionale ed in quanto lo stesso art. 111 Cost. - che autorizza il ricorso per Cassazione contro provvedimenti definitivi di natura decisoria non altrimenti impugnabili - sancite implicitamente, ma in modo non equivoco, la legittimità costituzionale del procedimento giudiziario che si esaurisce in unico grado.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)