Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 24/10/1995 (Rv. 494346 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Compenso al curatore dell' eredità giacente - Liquidazione - Potere del giudice camerale - Esclusione - Applicabilità delle disposizioni ex artt. 65 e 68 cod. proc. civ. al curatore dell' eredità giacente - Esclusione - Conseguenza - Provvedimento di liquidazione del compenso al curatore dell' eredità giacente emesso dal giudice camerale - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Esclusione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Ammissibilità - Poteri della Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La liquidazione del compenso al curatore dell' eredità giacente esula dai poteri del giudice camerale atteso che in materia relativa a diritti soggettivi il giudice, in tutti i casi in cui non sia diversamente disposto, può pronunciare solo in seguito di ordinario giudizio contenzioso e che deve escludersi la possibilità di applicazione, al curatore dell' eredità giacente, che non adempie funzioni strumentali ad un provvedimento giudiziario, delle disposizioni degli artt. 65 e 68 cod. proc. civ. che, per gli ausiliari, attribuisce al giudice che li ha nominati la competenza sulla liquidazione del compenso. Ne consegue, anzitutto, che contro il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore dell' eredità giacente emesso dal giudice camerale privo del relativo potere ed in esito ad un procedimento (camerale) che, in mancanza di una diversa disposizione, non può essere utilizzato per la soluzione di una controversia sui diritti soggettivi, non può essere ammesso il reclamo previsto dall' art. 739 cod. proc. civ., dato che questo, innescando un ulteriore procedimento camerale, perpetuerebbe, e non eliminerebbe, l' invalidità, e deve ritenersi, pertanto, esperibile, attesa la definitività del provvedimento ed il suo carattere decisorio, il rimedio estremo del ricorso per Cassazione ai sensi dell' art. 111 cost., ed, inoltre, che la Corte di Cassazione in tal modo adita, accertato il vizio, può solo cassare senza rinvio il provvedimento impugnato, dato che il rinvio al pretore che lo ha pronunciato comporterebbe la inammissibile rinnovazione del provvedimento camerale, inapplicabile, come detto, per la liquidazione del compenso al curatore dell' eredità giacente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)