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Sez. 1, Sentenza n. 9161 del 01/08/1992 (Rv. 478407 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi | Crediti sorti per le finalità dell'amministrazione controllata - Fallimento - Consecuzione - Interessi - Corso - Sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478407-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi

La disciplina della sospensione del corso degli interessi, prevista dall'art. 55 legge fallimentare, non si applica (nemmeno) per il periodo successivo al fallimento ai crediti che, sorti per le finalità dell'amministrazione controllata, alla quale sia seguito il fallimento, siano ritenuti prededucibili in quanto equiparati ai crediti di massa del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)