Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 09/06/1969 (Rv. 341289 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
Le ammissioni dei procuratori ad lites, pur non avendo valore di confessione, possono presumersi fatte su indicazione ed autorizzazione del cliente e, pertanto, al cliente stesso ben puo essere riferito il contegno processuale del suo procuratore, per desumerne, a norma dell'art.115, ultima parte, cod.proc.civ., argomenti di prova. (V. 1535-68, massima n.333235 1160-68, massima n.332653 2837-67, massima n.330419 2666-67, massima n.330086 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)