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Sez. 1, Sentenza n. 106 del 14/01/1976 (Rv. 378735 - 01)

SICILIA - TRIBUTI - POTESTA TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - MATERIALI IMPIEGATI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ALBERGHI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONE - CONDIZIONI - SENTENZA N 65 DEL 1965 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIFERIMENTO ALLE LEGGI REGIONALI N 46 DEL 1957 E N 29 DEL 1959 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378735-01

SICILIA - TRIBUTI - POTESTA TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - MATERIALI IMPIEGATI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ALBERGHI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONE - CONDIZIONI - SENTENZA N 65 DEL 1965 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIFERIMENTO ALLE LEGGI REGIONALI N 46 DEL 1957 E N 29 DEL 1959 - EFFETTI.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale contenuta nella sentenza 12 luglio 1965, n 65, della Corte costituzionale riguardo alle leggi della regione siciliana 25 luglio 1957, n 46 e 12 novembre 1959, n 29 (nelle parti in cui queste avevano esteso l'esenzione dall'imposta di consumo ai materiali impiegati per la costruzione di edifici destinati ad alberghi, per violazione dei limiti della potesta legislativa regionale rispetto alla legislazione statale che prevede l'esenzione per i materiali impiegati nella costruzione di case di civile abitazione non di lusso e non anche per quelli impiegati per la costruzione di alberghi) si riferisce, nell'affermare l'eccesso della potesta legislativa regionale, a quelle norme della legislazione statale (legge 2 luglio 1949, n 408 e successive modificazioni) che prevedono l'esenzione per le costruzioni di case di civile abitazione non di lusso, e non alle norme del testo unico per la finanza locale e del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, che accordano una distinta esenzione per i materiali impiegati nella costruzione di opifici industriali o in costruzioni formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale. Di conseguenza, il problema dell'esenzione per i materiali impiegati nelle costruzioni alberghiere aventi caratteristiche di difficile e dispendiosa trasformazione ai fini di un uso diverso da quello al quale sono state destinate rimane impregiudicato dalla decisione della Corte costituzionale, e deve essere risolto nel senso che per quei materiali, ricorrendo le predette caratteristiche, compete la esenzione dall'imposta di consumo. (V 3520/74, mass n 372039; (V 2879/68, mass n 335589; (V 2872/68, mass n 335575).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 4, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 25/07/1957 num. 46 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/11/1959 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)