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Sez. 1, Sentenza n. 3520 del 11/11/1974 (Rv. 372039 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - OPIFICIO - CONFIGURABILITA - CRITERI - COSTRUZIONI DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA - BENEFICIO FISCALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372039-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - OPIFICIO - CONFIGURABILITA - CRITERI - COSTRUZIONI DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA - BENEFICIO FISCALE - APPLICABILITA.*

L'art 40 del regolamento 30 aprile 1936 n 1138, lecitamente integrando, con un precetto complementare, l'art 30 n 6 del RD 14 settembre 19 31, n 1175, ha posto i criteri in base ai quali possono essere considerati opifici, ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, anche costruzioni che tali non sarebbero in senso stretto, ed ha all'uopo richiesto soltanto una permanente e strutturale destinazione all'industria, genericamente intesa, compresa, quindi, l'industria alberghiera.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)