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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto negoziale a base dell'opposizione - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656728-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)