Sez. 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006 (Rv. 588120 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione all'esecuzione - Natura giuridica - Azione diretta all'accertamento negativo della pretesa esecutiva altrui - Configurabilità - Conseguenze - Formulazione da parte del creditore opposto di domanda riconvenzionale intesa ad ottenere l'ottenimento di un diverso titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare e non fare.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, il quale è legittimato, nel susseguente giudizio e nelle forme e termini di legge, a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento ad un procedimento di esecuzione forzata per obblighi di fare fondata su verbale di conciliazione giudiziale - aveva accolto l'appello avanzato dall'esecutante avverso il provvedimento di inammissibilità del giudice dell'esecuzione, con contenuto decisorio in quanto riferibile ad un'intervenuta opposizione all'esecuzione, adottato in ordine al ricorso presentato ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., ritenendo ammissibile, e fondata la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto diretta all'ottenimento - sul concorde presupposto dell'inesistenza di un efficace "titulus procedendi", rappresentato dal verbale di conciliazione giudiziale - di un nuovo titolo esecutivo legittimante l'esercizio di una nuova azione esecutiva relativa alla realizzazione della stessa pretesa creditoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)