Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 10/07/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173526 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - NULLITÀ DI PERIZIA NON INFLUENTE SULLA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGATORIETÀ.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - NULLITÀ DI PERIZIA NON INFLUENTE SULLA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGATORIETÀ.*
La nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per effetto della dichiarata nullità di una perizia (per violazione di norme processuali), non consegue automaticamente, ma è subordinata all'accertamento di legami sostanziali tra i due Atti, nel senso che gli elementi di decisione del rinvio a giudizio si fondino esclusivamente sui risultati di quell'accertamento tecnico. Ne consegue che nel caso in cui risulti soltanto la nullità della perizia, il giudice del dibattimento non dovrà dichiarare la nullità di tutti gli Atti conseguenti e rimettere il procedimento in istruttoria ma dovrà direttamente rinnovare l'atto nullo. (Conf mass n 165155, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)