diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4024 del 06/04/1995 (Rv. 491665 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Obbligazioni dell'assicuratore - Ingiustificato ritardo nel pagamento - Conseguenze - Onere probatorio - Accertamento demandato al giudice di merito.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491665-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il limite del massimale di polizza può essere superato quando l'assicuratore, trascorso lo "spatium deliberandi" a lui concesso dalla legge dopo la richiesta dello indennizzo rivoltogli dal danneggiato con tutti gli elementi per esso necessari, si renda colpevole, violando gli obblighi della correttezza e diligenza, di un ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro il limite del massimale, a tal fine - a fronte della deduzione del danneggiato sul fatto obiettivo dello inadempimento - incombe al'assicuratore dare la prova che il pregiudizio del ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile per essere stata ragionevolmente contestabile la responsabilità del proprio assicurato; restando al giudice del merito il compito di accertare, mediante una valutazione "ex ante" delle circostanze relative alla fattispecie concreta, se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione per essere la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva ovvero se la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)