Sez. 3, Sentenza n. 4844 del 29/07/1986 (Rv. 447540 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - OBBLIGAZIONI DI QUEST'ULTIMO - PRESUPPOSTI - LIMITE DEL MASSIMALE - ININFLUENZA - ONERE PROBATORIO CONTRARIO DELLO ASSICURATORE - OGGETTO - GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - OBBLIGAZIONI DI QUEST'ULTIMO - PRESUPPOSTI - LIMITE DEL MASSIMALE - ININFLUENZA - ONERE PROBATORIO CONTRARIO DELLO ASSICURATORE - OGGETTO - GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
In tema di disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il limite del massimale di polizza può essere superato quando l'assicuratore, trascorso lo spatium deliberandi a lui concesso dalla legge dopo la richiesta dello indennizzo rivoltogli dal danneggiato con tutti gli elementi per esso necessari, si renda colpevole, violando gli obblighi della correttezza e diligenza, di un ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro il limite del massimale. A tal fine - a fronte della deduzione del danneggiato sul fatto obiettivo dello inadempimento - incombe all'assicuratore dare la prova che il pregiudizio del ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile per essere stata ragionevolmente contestabile la responsabilità del proprio assicurato; restando al giudice del merito il compito di accertare, mediante una valutazione ex ante delle circostanze relative alla fattispecie concreta, se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione per essere la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva ovvero se la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile. (Conf 4952/85, mass n 442327; (Conf 5632/84, mass n 437305; (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)