Sez. 3, Sentenza n. 5150 del 18/02/2002 Ud. (dep. 04/02/2003) Rv. 223596 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE | Modalità di espletamento della ricognizione di persona - Prescrizione a pena di nullità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE
In tema di modalità di svolgimento di ricognizioni personali, l'omessa osservanza - per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato - delle formalità previste dall'art. 214 cod.proc. pen., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)