Sez. 2, Sentenza n. 38619 del 26/09/2007 Cc. (dep. 18/10/2007) Rv. 238166 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Modalità di espletamento - Prescrizione a pena di nullità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
In tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità nè di inutilizzabilità dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo l'inosservanza delle modalità di svolgimento di una ricognizione personale attinenti alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui va collocato l'indagato, non selezionati fra quelli dotati di caratteristiche fisio-somatiche somiglianti allo stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)